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LE NOSTRE CONDIZIONI COMMERCIALI GENERALI

1. PARTE GENERALE

a.) Tutte le nostre offerte, forniture e servizi si basano sulle presenti condizioni generali di vendita (CGV).

b.) Tutti i contratti con la Rein Medical GmbH, Monforts Quartier 23, 41238 Mönchengladbach, Germania vengono rappresentati dagli amministratori delegati Signori Herrn Stephan Rein, Dr. Peter Kohrs, Thorsten
Godulla, Hisakazu Harada e Akira Suzuki ((tribunale di registrazione: tribunale distrettuale di Mönchengladbach, foglio di registrazione 15810, numero di partita IVA: DE811604837, numero di registrazione WEEE: DE 59730470) esclusivamente in conformità con queste condizioni. Per essere applicabili altre condizioni, queste dovranno essere riconosciute, da noi, per iscritto. L'accettazione del nostro servizio implica l’accettazione dei nostri termini e condizioni, anche se l'acquirente confermasse la nostra prestazione con condizioni diverse.

c.) Queste condizioni generali si applicano solo agli imprenditori, alle persone giuridiche di diritto pubblico ed ai fondi speciali di diritto pubblico.

 

2. CONTRATTO

a.) Le nostre offerte sono non vincolanti. Tutti i contratti acquisiscono validità, solo, dopo la nostra conferma. Le promesse verbali fatte da rappresentanti e dipendenti sono vincolanti solo se vengono confermate, da noi, per iscritto.

b.) Un contratto si conclude, solo, quando l'ordine effettuato venga, da noi, confermato per iscritto entro 4 settimane o mediante la consegna della merce.

c.) Le informazioni su opuscoli, offerte e documenti scritti sui nostri prodotti, in particolare dimensioni e dati tecnici, sono solo orientative ed approssimative, non costituendo, pertanto, una condizione di garanzia, a meno che la garanzia non sia espressa e fornita per iscritto.

d.) Per campioni, disegni, descrizioni fornite, tra l’altro, anche in forma elettronica, ci riserviamo il diritto di proprietà ed il copyright. Questi non possono essere resi accessibili a terzi senza una nostra autorizzazione e, su richiesta, devono esserci, immediatamente, restituiti.

 

3. PREZZI, PAGAMENTI

a.) Se non fosse stato concordato diversamente, i prezzi sono franco fabbrica ed a questi vanno aggiunti l'imposta sul valore aggiunto al tasso applicabile (attualmente 19%), carico, imballaggio, trasporto, affrancatura e consegna. Salvo che non venga accordato il contrario, il cliente dovrà, anche, sostenere i costi per l'assicurazione che abbiamo stipulato pari a 5 ‰ del valore della merce.

b.) Se non fosse stato concordato, diversamente, ed espressamente per iscritto, tutte le fatture sono dovute, immediatamente, senza doversi considerare trattenute.

d.) I diritti di compensazione sono accordati all’acquirente, solo, se le sue richieste siano state, da noi, legalmente, stabilite o riconosciute.

e.) Siamo autorizzati a compensare tutti i pagamenti del cliente con le richieste più vecchie, anche se il cliente avesse una politica di pagamento contraria in tal senso. Se l'acquirente non rispettasse la data di scadenza per effettuare un pagamento, potremo annullare, a nostra discrezione, il contratto, sospendere ulteriori consegne previste per l'acquirente e / o considerare diritti di mora, a carico dell'acquirente, con un interesse annuale pari all’8% al di sopra del tasso base della Banca centrale europea sulla somma non versata, sospendere ulteriori consegne all'acquirente e / o gravare l'acquirente con degli interessi sull'importo non pagato secondo l’articolo 288, paragrafo 2 del codice civile.

f.) Se l'acquirente fosse in ritardo, con i suoi pagamenti, avremo, inoltre, anche il diritto di recedere dal contratto e di chiedere il risarcimento per inadempimento.

g.) Se si conviene che l'acquirente possa acquistare beni a credito, si ha, tuttavia, il diritto di effettuare la consegna o ulteriori consegne all'acquirente dietro pagamento anticipato o dietro il pagamento di una cauzione, se si accertasse che, per la fornitura all’acquirente non possa essere ottenuta nessuna garanzia di copertura di assicurazione del credito. Se l'acquirente non rispettasse tale richiesta di pagamento anticipato o della cauzione, entro un ragionevole periodo di tempo, potremmo recedere dal contratto.

h) Ogni volta che ci siano note delle circostanze che causino dubbi sulla solvibilità o affidabilità creditizia del compratore, avremo il diritto di fatturare, immediatamente, tutti gli importi dovuti, anche quelli con scadenza differita, e di richiedere il pagamento anticipato o la costituzione di una garanzia prima di effettuare ulteriori spedizioni all'acquirente. Se l'acquirente non rispettasse tale richiesta entro un ragionevole periodo di tempo, potremmo, a nostra discrezione, richiedere danni e / o recedere dal contratto.

 

4. CONSEGNE E RITARDI DI CONSEGNA

a.) Tutte le scadenze ed i tempi di consegna, non saranno vincolanti, se non fosse, espressamente, concordato altrimenti. Gli accordi su di un periodo di consegna vincolante dovranno essere redatti, in forma scritta e, di solito, vengono denominati, specificamente, come "data di consegna vincolante".

b.) Il termine di consegna decorre a partire dalla data di conferma dell'ordine, ma non prima della completa chiarificazione di tutti i dettagli dell'ordine, il documento concordato e / o la ricevuta di versamento e la fornitura di tutti i necessari certificati ufficiali nazionali o esteri.

c.) I termini di consegna e le scadenze si riferiscono alla data di spedizione dalla fabbrica o dal magazzino. Questi si applicano con una notifica di spedizione soddisfatta qualora le merci non possano essere state spedite in tempo, per motivi non addebitabili a noi.

d.) Anche quando si concordi una determinata scadenza o una determinata data di consegna, in caso di ritardo, deve essere imposta una ulteriore ed adeguata data di scadenza.

e.) Se, dopo la scadenza dell’ulteriore periodo di consegna, non si giungesse alla consegna stessa della merce, l'acquirente potrà disdire il contratto per richiedere la restituzione dell'importo, nel caso in cui non gli fosse giunta la comunicazione relativa alla spedizione, entro questo ulteriore periodo.

f.) Non saremo responsabili per consegne in ritardo o omesse a causa di un nostro fornitore, qualora non possa esserci addebitata una colpa. In particolare, in caso di un ordine per una fornitura che ci sia pervenuto in tempo, i nostri obblighi di consegna non hanno inizio prima dell’arrivo della merce da parte del nostro fornitore. Comunicheremo, al cliente, la scadenza per la fornitura a noi ed i possibili ritardi, da parte del nostro fornitore, relativamente ai tempi di consegna. Fatti salvi i nostri diritti derivanti da ritardi da parte dell'acquirente, i tempi di consegna, verranno posticipati, per il periodo di tempo durante il quale l'acquirente sia in ritardo con i suoi obblighi derivanti dal presente acquisto o altri acquisti presso di noi. Circostanze di forza maggiore e circostanze che non siano, comunque, a noi, imputabili ci danno diritto di posticipare la consegna per tutta la durata del problema o per un periodo di tempo ragionevole o, ancora, di ritirarci del tutto, o in parte, a causa della parte del contratto che non sia stata portata a termine. L'acquirente potrà richiederci, una dichiarazione se ci si ritiri o se si voglia effettuare la consegna, entro un periodo ragionevole di tempo. Se non si fornisse, da parte nostra, una risposta, l'acquirente potrà recedere dal contratto.

g.) Saranno, a disposizione del compratore, delle eventuali richieste di risarcimento danni a causa di ritardo, solo se la nostra responsabilità non venga esclusa secondo la clausola 8 di queste condizioni commerciali generali.

 

5. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E SPEDIZIONE

a.) Il rischio di danneggiamento o smarrimento della merce passa all'acquirente al momento della consegna della merce ad uno spedizioniere o ad un corriere, al più tardi tuttavia, al momento di lasciare il magazzino o l'impianto di consegna, in tutte le transazioni comprese le consegne. Tuttavia, il trasporto delle merci è, da noi, assicurato come specificato nel paragrafo 3a.

b.) Nella misura in cui, l'acquirente stesso, abbia stipulato un'assicurazione di trasporto e ci abbia notificato, questo, per iscritto, cesseranno di essere applicate l'assicurazione da noi prevista e le spese di cui al paragrafo 3 bis.

c.) Abbiamo diritto a consegne parziali, in una misura ragionevole.

d.) I costi aggiuntivi per una consegna rapida e per espresso, che venga effettuata su richiesta dell'acquirente, sono a spese di quest’ultimo.

 

6. PROPRIETÀ

a.) I beni rimangono di nostra proprietà fino all'adempimento di tutti i crediti presenti e futuri derivanti da rapporti commerciali con l'acquirente.

b.) L'acquirente è obbligato a separare, a conservare ed a marcare le merci che ci appartengano (beni riservati).

c.) L'acquirente deve conservare i nostri beni riservati e contrassegnarli chiaramente. L'acquirente è obbligato a maneggiare, con cura, i prodotti acquistati; in particolare, è obbligato ad assicurarli a proprie spese contro i danni causati da incendio, allegamenti e furto secondo il valore delle merci considerate come nuove. I prodotti o le merci, consegnati dalla Rein Medical GmbH, devono essere conservati, correttamente, dal compratore.

d.) Se le nostre merci riservate venissero elaborate o miscelate con altri articoli che non ci appartenessero, otterremo la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore della merce rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per inciso, lo stesso vale per l'articolo risultante dall'elaborazione relativa all'oggetto acquistato consegnato, nella fase relativa all’ordine. Una cessione dei beni riservati è consentita, solo, secondo un corretto scambio commerciale.

e.) Non sono consentite altre disposizioni, in particolare ipoteche e polizze di carico dei beni, a noi, riservati a titolo di garanzia. Per quanto riguarda tutti i reclami, dovuti all'acquirente, i beni riservati da rivendita o per altri motivi legali dovranno esserci assegnati, per intero ed in anticipo. In caso di comproprietà, la cessione copre solo la parte della richiesta corrispondente alla nostra quota di comproprietà. La rivendita viene consentita solo in base alla garanzia di questa cessione.

f.) L'acquirente viene autorizzato a riscuotere i crediti ceduti secondo un corretto scambio commerciale e solo in modo revocabile. Su nostra richiesta, deve informare, i suoi debitori, circa la cessione. Possiamo anche effettuare, in qualsiasi momento, il corrispondente annuncio.

g.) L'autorizzazione dell'acquirente per disporre di beni riservati, nonché per l'elaborazione, la conversione, l’unione, la miscelazione e l’integrazione, così come per raccogliere i crediti dei beni ceduti, decade, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, per cessione non autorizzata, in caso di assegno o cambiali in protesto ed, ancora, se sia stato richiesto l’avvio di una procedura di insolvenza contro l'acquirente o si sia giunti a conoscenza di un significativo deterioramento della sua posizione finanziaria. In questi casi, per tutelare i nostri diritti, siamo autorizzati a riprendere, immediatamente, possesso della merce riservata e ad entrare nei locali del committente per questo scopo, per richiedere le corrispondenti informazioni circa le merci riservate e eventuali crediti dalla sua rivendita e per l'accesso ai suoi libri contabili.

h.) Abbiamo, inoltre, il diritto di vietare, esplicitamente, il processamento e qualsiasi cambiamento della merce consegnata e di revocare i mandati di addebito diretto, e di notificare il divieto e la revoca a società di terzi. I costi di raccolta, restituzione o trasferimento del possesso indiretto dei beni riservati consegnati, sono a carico dell'acquirente.

i.) Se e quando la registrazione e / o il soddisfare altri requisiti siano un prerequisito per la validità di questa riserva di proprietà, l'acquirente è tenuto, fatti salvi i nostri diritti, ad effettuare tutti i passi necessari per questo e per girare tutte le notifiche necessarie, prontamente e a proprie spese. Nella misura in cui l’ordinamento legale corrispondente non consenta alcun accordo che implichi la possibilità di una riserva della proprietà, l'acquirente ci fornirà un’altra garanzia adeguata con l'utilizzo di credito commerciale.

j.) In caso di ipoteche o di altre azioni simili da parte di terzi, l'acquirente lo comunicherà, immediatamente, al venditore in modo che il venditore possa fare ricorso in tribunale. Qualora l'acquirente non adempia a questo obbligo, sarà responsabile per il danno subito.

k.) Il venditore si impegna a svincolare le garanzie che gli spettino, su richiesta dell’acquirente, quando il valore delle garanzie superi il valore dei crediti ai quali abbia diritto il venditore. La scelta delle garanzie da svincolare, spetta al venditore.

 

7. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIE

 

a.) L'acquirente dovrà esaminare la merce e l'imballaggio immediatamente dopo la consegna. In particolare, l'acquirente, dovrà aprire i singoli campioni ed effettuare una verifica. L'acquirente dovrà comunicare, per iscritto, tutti i difetti identificabili, le carenze o le consegne errate, entro cinque giorni lavorativi dalla consegna, e, in ogni caso, prima della rivendita, l'uso o l'elaborazione. Degli eventuali difetti nascosti dovranno essere dichiarati, per iscritto, dal compratore, immediatamente, dopo la scoperta di questi.

b.) La nostra responsabilità legale per i difetti è limitata alla prestazione successiva, ovvero, a nostra discrezione, per riparare il difetto o per effettuare una sostituzione. L'acquirente, dovrà darci sufficienti opportunità per le prestazioni successive, viceversa saremo esenti da responsabilità per le conseguenze che ne risultino. Solo in casi urgenti, ad esempio, per mantenere la sicurezza operativa o per prevenire danni sproporzionatamente grandi, il cliente potrà rettificare, lui stesso, il difetto o farlo rettificare da parte di terzi e richiedere un risarcimento da parte nostra, per le spese necessarie. Le parti sostituite dovranno essere, in ogni caso, consegnate al cliente.

c.) Se la prestazione supplementare non abbia avuto luogo, il cliente ha il diritto di ridurre il corrispettivo o, in caso di difetti significativi, di recedere dal contratto.

d.) Per dei beni o servizi di nuova produzione, saremo responsabili per un anno dalla data di consegna. Nel caso in cui si vendano dei prodotti usati, viene esclusa la nostra responsabilità.

e.) Vengono esclusi i reclami, dell'acquirente, per la contrattazione di servizi assicurativi, in caso di mancata consegna.

f.) Sono escluse ulteriori rivendicazioni da parte dell'acquirente dovute a difetti di cui ai precedenti paragrafi da b) a e.). Pertanto, non saremo responsabili, per danni, che non si siano verificati, sul prodotto stesso, né per altre perdite finanziarie del cliente.

g.) La nostra responsabilità, secondo il numero 8 di queste condizioni generali, non è limitata dai precedenti paragrafi b.) a f.).

 

8. RESPONSABILITA '

 

a.) La nostra responsabilità tiene conto dello stato dell'arte riconosciuto per quel che si riferisce al fatto che i nostri prodotti siano privi di difetti. La nostra responsabilità è esclusa se i nostri prodotti non siano conservati o utilizzati, correttamente, dall'acquirente o da terzi, in caso di usura naturale, manipolazione o elaborazione impropria, utilizzo di attrezzature non idonee o danni derivanti da lavori di terzi, che non siano stati approvati, da noi, espressamente.

b.) La nostra responsabilità, per qualsiasi motivo legale, è limitata a colpa intenzionale, negligenza grave e semplice, in caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale, da parte nostra o dei nostri agenti di rappresentanza. In caso di negligenza ordinaria, siamo responsabili solo per danni prevedibili e tipici dovuti all'uso della merce secondo le condizioni contrattuali.

c.) Tutte le limitazioni di responsabilità, stabilite nelle presenti condizioni commerciali generali, non si applicano in caso di lesioni personali, di danni causati dall'assenza di una qualità che abbiamo garantito o per rivendicazioni derivanti dalla legge sulla responsabilità del prodotto.

 

9. FORMA DI SCRITTURA, NULLITÀ PARZIALE

 

a.) Gli emendamenti, le aggiunte o l'annullamento, di comune accordo, di questo contratto dovrebbero essere effettuati, preferibilmente, per iscritto. Le notifiche, via fax o mediante altri mezzi di trasmissione elettronica, soddisfano i requisiti della forma, per iscritto. Lo stesso vale per le altre dichiarazioni delle parti contraenti che siano necessarie per l'istituzione, il mantenimento o l'esercizio dei loro diritti, in particolare le notifiche di difetti, la fissazione di termini o dichiarazioni unilaterali di annullamento.

b.) Qualora una disposizione sia o divenga nulla o inefficace, la validità delle altre disposizioni rimane inalterata.

 

10. LUOGO DI ADEMPIMENTO, GIURISDIZIONE, LEGGE APPLICABILE

a.) Il luogo di adempimento, per gli obblighi di pagamento dell'acquirente e per i nostri obblighi, è Mönchengladbach.

b.) Il foro competente concordato, per le controversie derivanti da e in relazione al presente contratto, è quello di Mönchengladbach. Tuttavia, abbiamo il diritto, a nostra discrezione, di intraprendere azioni, contro l'acquirente, nella sua sede di giurisdizione generale.

c.) A tutti i rapporti giuridici, tra l'acquirente e noi, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania. Viene esclusa la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci (CISG).

d.) le lettere a) e b.) di questa clausola sono valide solo se l'acquirente è una delle persone citate nell’articolo 38, paragrafo 1 del codice di procedura civile.